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La promessa al pubblico nei rapporti impresa-consumatore

Pages 119 à 143

Citer ce chapitre


  • Boudot, M.,
  • Vecchi, P.-M.,
  • Veillon, D.
  • et Cherti, S.
(2011). La promessa al pubblico nei rapporti impresa-consumatore. Promesses et actes unilatéraux : Septièmes journées d'études Poitiers-Roma TRE (p. 119-143). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://droit.cairn.info/promesses-et-actes-unilateraux--9782275028392-page-119?lang=fr.

  • Boudot, Michel.,
  • et al.
« La promessa al pubblico nei rapporti impresa-consumatore ». Promesses et actes unilatéraux Septièmes journées d'études Poitiers-Roma TRE, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2011. p.119-143. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/promesses-et-actes-unilateraux--9782275028392-page-119?lang=fr.

  • BOUDOT, Michel,
  • VECCHI, Paolo Maria,
  • VEILLON, Didier
  • et CHERTI, Stefano,
2011. La promessa al pubblico nei rapporti impresa-consumatore. In :
  • BOUDOT, Michel,
  • VECCHI, Paolo Maria
  • et VEILLON, Didier,
Promesses et actes unilatéraux Septièmes journées d'études Poitiers-Roma TRE. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Hors collection, p.119-143. URL : https://droit.cairn.info/promesses-et-actes-unilateraux--9782275028392-page-119?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Sicuramente il titolo volutamente forte del lavoro ha contribuito alla sua rapida diffusione tra gli studiosi, v. G. Gilmore, La morte del contratto (trad. it. di A. Fusaro), Milano, 1999.
  • [2]
    V., infatti, G. Gilmore, La morte, cit., 3.
  • [3]
    Per l’Italia v. il decreto lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in G.U. n. 235 dell’8 ottobre 2005, che ha introdotto nell’ordinamento il codice del consumo; per l’ordinamento francese il riferimento è agli artt. da R 211-1 a R. 211-5 del Code de la consommation introdotti con l’ordonnance du 17 février 2005.
  • [4]
    Di recente non si può non ricordare la proposta della Commissione dell’8 ottobre 2008, COM (2008) 614 final, per l’emanazione di una nuova direttiva quadro sui diritti contrattuali dei consumatori, che racchiuda, unificandola al suo interno, la disciplina di quattro precedenti direttive (su cui v. B. Zypries, Der Vorschlag für eine Richtlinie über Verbraucherrechte, inZEuP, 2009, 225 ss.; G. Howells e R. Schulze, Modernising and Harmonising Consumer Contract Law, Munich, 2009, passim).
  • [5]
    Sul tema v. in particolare M. Rabitti, Garanzie convenzionali nella vendita di beni di consumo tra promessa al pubblico e regole di formazione del contratto, in Contratto e impr. Europa, 2008, 945 ss.; E. Corso, Vendita dei beni di consumo, in Commentario Scialoja-BrancaGalgano, Libro IV – Obbligazioni, Art. 1519-bis – 1519-nonies, Bologna-Roma, 2005, 165 ss.; F. Bocchini, La vendita di cose mobili. Artt. 1510-1536, in Il codice civile. Commentario fondato da Schlesinger, Milano, 2004, 567 ss.; S. Cherti, Le garanzie convenzionali nella vendita, Padova, 2004, passim.
  • [6]
    La proposta di direttiva in parola abbandona la definizione di professionista per quella più intuitiva, almeno dal punto di vista del consumatore medio, di commerciante (v. già artt. 2, 3, 5).
  • [7]
    Si tratta della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, in Gazzetta ufficiale n. L 171 del 7 luglio 1999, 12 ss. Quest’ultima è una delle direttive che dovrebbero essere toccate dalla nuova direttiva quadro, insieme alla direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali, alla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e, infine, alla direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza.
  • [8]
    Ai sensi dell’art. 1 lett. e) della direttiva per garanzia si deve intendere «qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità». Ai sensi dell’art. 6 della direttiva, la garanzia vincola «giuridicamente la persona che la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia e nella relativa pubblicità». Nel secondo comma si specifica che quest’ultima deve «indicare che il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e specificare che la garanzia lascia impregiudicati tali diritti»; e ancora, deve «indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, segnatamente la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l’indirizzo di chi la presta».
  • [9]
    Sul tema delle promesse unilaterali v. Salvatore Romano, Proposta irrevocabile e promessa unilaterale (Studio sulla formazione del contratto ex art. 1333 c.c.), in Studi in memoria di Tullio Ascarelli, IV, Milano, 1968, 1919 ss.; G. Branca, Delle promesse unilaterali2, inCommentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro IV, Delle Obbligazioni, Art. 1960–1991, Bologna–Roma, 1974, 407 ss.; A. di Majo, Le promesse unilaterali, Milano, 1989, 6 s.; A. D’Angelo, Promesse unilaterali, in Il codice civile. Commentario diretto da P. Schlesinger, sub Artt. 1987–1991, Milano, 1996, 91 ss. e 676 ss. V., altresì, per quanto riguarda l’operare effettivo di alcune tipologie di promesse nei differenti ordinamenti giuridici europei, J. Gordley (edited by), The Enforceability of Promises in European Contract Law, Cambridge, 2001, passim.
  • [10]
    L’espressione si deve a A. D’Angelo, op. cit., 684; e v. anche G.F. Basini, Le promesse condizionate ad una prestazione e l’art. 1333 c.c., in Obbligazioni e contratti, 2008, 584 ss.
  • [11]
    Da una lettura delle disposizioni sulla promessa unilaterale sembrerebbe emergere come la posizione del beneficiario, inteso come soggetto del rapporto, sia meno rilevante di quella di parte all’interno della vicenda contrattuale. Le indicazioni normative che interessano il promissario si riferiscono, prevalentemente, ad elementi idonei a fargli acquistare il diritto.
  • [12]
    La dottrina, seppur con diverse sfumature, è unanime sul punto. G. Branca, op. cit., 461, segnala come la promessa al pubblico, pur potendo configurarsi alla stregua di un negozio a prestazioni corrispettive tutte quelle volte in cui l’attività del beneficiario sia diretta a procurare un’utilità economica al promittente, postuli comunque obblighi di una sola parte (e non si possa parlare di obbligazioni corrispettive). G. Ferri, Le promesse unilaterali. I titoli di credito, in Trattato di diritto civile diretto da Grosso e Santoro–Passarelli, IV, Milano, 1972, 27, evidenzia come non ci sia alcun vincolo da parte dei destinatari della promessa nei confronti del promittente, mentre altra parte della dottrina, nel tentativo di valorizzare la natura unilaterale della promessa (atteso che il fenomeno ruota attorno «alla unilaterale volontà del promittente»), sottolinea come questa non sia destinata a realizzare uno «scambio in senso giuridico», v. A. di Majo, op. ult. cit., 124. Diversa, invece, la posizione di G. Sbisa, La promessa al pubblico, Milano, 1974, 115 ss., che, attraverso una ricostruzione della promessa al pubblico in chiave contrattuale (immaginando così un procedimento di formazione promessa-contropromessa simile a quello proposta-accettazione di cui agli artt. 1326 ss. cod. civ.), arriva ad ammettere la produzione di effetti obbligatori a carico del beneficiario, almeno nelle ipotesi di promesse di premi in vista della soluzione di problemi tecnici o scientifici e che prevedano anche vantaggi per il promittente, come lo sfruttamento integrale dell’opera realizzata dal promissario (v. in particolare G. Sbisa, op. cit., 124 s.).
  • [13]
    Come evidenziato dalla giurisprudenza, nei casi di rapporto sinallagmatico la necessaria accettazione dell’offerta, con assunzione di obblighi in capo alle parti, esclude il negozio unilaterale ai sensi dell’art. 1989 cod. civ.; v. sul punto Cass. 9 novembre 2001, n. 13922, inGiust. civ., 2001, I, 2914 s.; e v. anche Cass. 12 novembre 1993, n. 11158, in Rep. Foro it., 1993, voce Lavoro (rapporto), n. 955.
  • [14]
    È il classico esempio del premio che verrà assegnato alla migliore tesi di laurea, o in un concorso di letteratura, al primo di una determinata categoria (opere prime, giovani sotto una certa età, ecc.).
  • [15]
    Nelle garanzie convenzionali si deve rilevare lo stretto collegamento che, dal punto di vista della causa, intercorre tra vendita (cui anche il garante ha interesse) e garanzia prestata.
  • [16]
    Può osservarsi come il legislatore abbia usato la formula il promittente «è vincolato dalla promessa» piuttosto che il promittente è vincolato alla promessa (vincolato alla parola data, per usare un’espressione del linguaggio comune), quasi a voler significare una maggiore distanza tra i soggetti e la promessa che, in quanto resa pubblica, già obbliga ed assume autonoma rilevanza.
  • [17]
    Cfr. sul punto G. Branca, op. cit., 449 s. e 453; C. Falqui-Massidda, Promessa unilaterale, in Noviss. dig. it., XIV, Torino, 1967, 87 s.; C.A. Graziani, Le promesse unilaterali, inTrattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno2, IX, 1, Torino, 1999, 848.
  • [18]
    Parte della dottrina ha così evidenziato che è proprio con l’acquisto del bene che la promessa di garanzia è resa oggettivamente conoscibile all’acquirente ed è da tale momento che la promessa diviene impegnativa. In questo quadro, la stipulazione del contratto rappresenterebbe il fatto a cui poter riconnettere la produzione degli effetti finali del negozio “promessa di garanzia” (v. in particolare F. Bocchini, La vendita di cose mobili, in Il codice civile. Commentario diretto da P. Schlesinger, sub Artt. 1510–1530, Milano, 1994, 136 s.).
  • [19]
    Come evidenziato dalla dottrina, a seguito della pubblicazione la promessa diviene «perfetta e valida, benché sia priva di efficacia sino a quando la situazione o l’azione è maturata» (v. G. Branca, op. cit., 453).
  • [20]
    Così A. D’Angelo, op. cit., 704 s., che sintetizza il pensiero di larga parte della dottrina.
  • [21]
    A. di Majo, op. cit., 119.
  • [22]
    In giurisprudenza v. ad es. Cass. sez. un., 10 febbraio 1969, n. 449, in Giur. it., 1969, I, 1, 1702 ss. (v. in particolare 1705) e le osservazioni alla sentenza di M. Dossetti ivi riportate; Cass. sez. un., 23 agosto 1972, n. 2707, in Foro it., 1972, I, 2775 ss.; Cass. sez. un., 10 gennaio 1986, n. 63, in Giur. it., 1987, I, 1, 742 (con nota di L. Renna, La natura del bando di concorso al vaglio delle Sezioni Unite: un problema non ancora risolto, ivi, 743 ss.).
  • [23]
    In realtà la comunicazione svolge un’ulteriore funzione nelle ipotesi di compimento dell’azione da parte di più soggetti separatamente o «se la situazione è comune a più persone» (ma anche nei casi di unicità della prestazione promessa), essendo stato previsto che il conflitto tra i pretendenti si risolva in favore di «colui che per primo ne ha dato notizia al promittente» (v. art. 1991 cod. civ.). Cfr. G. Branca, op. cit., 473 ss.; E. Camilleri, Le promesse unilaterali, in Il diritto privato oggi, a cura di P. Cendon, Milano, 2002, 231 s.; C. A. Graziani, op. cit., 850. Tuttavia, queste ultime ipotesi rivestono un’importanza marginale stante la funzione e l’operare delle garanzie convenzionali precedentemente descritti.
  • [24]
    Sembra questa l’ipotesi della «durata» della garanzia convenzionale di cui al seconda comma dell’art. 6 della direttiva.
  • [25]
    Le differenze nella formulazione delle due disposizioni devono essere ricercate nella diversaratio legis: l’art. 1991 cod. civ. si preoccupa di risolvere un conflitto tra potenziali creditori, mentre il secondo comma dell’art. 1989 cod. civ. è volto a limitare lo stato di incertezza che riguarda il vincolo obbligatorio già assunto. Come rilevato, anche la comunicazione proveniente dal terzo è idonea a porre fine allo stato di incertezza del promittente facendogli conoscere il creditore della prestazione «e lo rende edotto della necessità di conservare la mobilitazione delle risorse occorrenti per l’esecuzione». Così. A. D’Angelo, op. cit., 776.
  • [26]
    Cfr. A. D’Angelo, op. cit., 709; E. Camilleri, op. cit., 231.
  • [27]
    In dottrina si vede nella comunicazione un onere posto a carico del beneficiario della promessa. V. sul punto M. Giorgianni, L’obbligazione (La parte generale delle obbligazioni), I, Milano, 1968 (ristampa), 51 s.; C. Falqui-Massidda, op. cit., 89 (nota 6). Dalla lettura delle norme emerge inoltre come, ove non diversamente stabilito dal regolamento negoziale o dagli usi, la comunicazione debba comunque giungere al promittente entro il termine annuale fissato dall’art. 1989 cod. civ.
  • [28]
    Cfr. G. Sbisa, op. cit., 171 ss.; A. D’Angelo, op. cit., 711 s.; E. Camilleri, op. cit., 201 s. Con riferimento alle promesse, parte della dottrina ha così evidenziato come il rapporto giuridico si attui «attraverso una scissione nel tempo degli effetti giuridici rispetto ai due soggetti del rapporto» (v. G. Ferri, op. cit., 8).
  • [29]
    V. quanto emerge in M. Giorgianni, op. ult. cit., 45 s.; P. Rescigno, Obbligazioni (nozioni), in Enc. del dir., XXIX, Milano, 1979, 164 s.; G. Ferri, op. cit., 32 ss. Solo con il compimento dell’azione da parte del promissario viene meno lo stato di incertezza sulla costituzione del rapporto obbligatorio, riuscendosi così a determinare il soggetto attivo. Parte della dottrina tedesca più risalente, esaminando le situazioni giuridiche soggettive in capo al promittente (ragionamento questo che consente, altresì, una scomposizione dei momenti rilevanti all’interno della fattispecie), ha evidenziato come all’interno della promessa si possano avere due distinte situazioni: l’obbligo di adempiere («die Verpflichtung, ein Versprechen zu erfüllen») e quello di tenere ferma, non revocare la promessa («die Verpflichtung, ein Versprechen zu halten»). V. in proposito quanto osservato da H. Siegel,Das Versprechen, cit., 20 s.
  • [30]
    La dottrina maggioritaria, ma la tesi non appare insuperabile, ritiene che l’immediato acquisto del credito da parte del promissario si abbia qualora la situazione richiesta preesista alla divulgazione della promessa, di modo che tra i due soggetti si viene a creare una vera e propria obbligazione e il promittente è immediatamente tenuto all’esecuzione della prestazione promessa (v. G. Branca, op. cit., 453; C. Falqui-Massidda, op. cit., 87).
  • [31]
    A. D’Angelo, op. cit., 719. V. anche per questa ipotesi C.M. Bianca, Diritto civile IV. L’obbligazione, Milano, 1998 (ristampa), 59.
  • [32]
    A. D’Angelo, op. loc. cit. Secondo questa parte della dottrina l’attualità del vincolo si riverserebbe anche sulla situazione contabile del soggetto, al punto che in tutte le ipotesi in cui il promittente sia anche una società si dovrebbe predisporre nel passivo del bilancio «una voce rappresentativa della prestazione promessa», vista la variazione che si è prodotta nel patrimonio di questo soggetto.
  • [33]
    Con la promessa al pubblico, ma lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la più ampia categoria delle promesse unilaterali, il promittente è giuridicamente vincolato dalla propria promessa, mentre il promissario è assolutamente libero, non è affatto vincolato al regolamento negoziale; v. anche G. Ferri, op. cit., 7. Il beneficiario, anche nei casi in cui si sia comportato come se volesse ottenere la prestazione promessa, compiendo quanto richiesto dal promittente, può sempre decidere di non proseguire nell’azione, evitando magari di dare comunicazione al promittente, contrariamente a quanto richiesto dal secondo comma dell’art. 1989 cod. civ.
  • [34]
    Paradigmatica, sul punto, la formulazione dell’art. 1372 cod. civ. che riprende quella dell’art. 1134 code civil dove si afferma che «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites».
  • [35]
    V. più approfonditamente A. D’Angelo, op. cit., 719 s.; E. Camilleri, op. cit., 200 s., e le differenti posizioni della dottrina ivi esaminate.
  • [36]
    Per ulteriori approfondimenti v. infra nel testo.
  • [37]
    La possibilità di un impiego della clausola di correttezza all’interno della promessa si rinviene anche in A. D’Angelo, op. cit., 720.
  • [38]
    Può efficacemente osservarsi (cfr. anche C.M. Bianca, op. ult. cit., 57 ss.; A. D’Angelo, op. cit., 714 s.) come all’interno della promessa, intesa come procedimento di formazione della fattispecie, possano essere individuati alcuni momenti particolarmente significativi e strutturalmente correlati tra loro. Per quanto riguarda il promittente, con la divulgazione della promessa questi assume un vincolo giuridico dal quale può liberarsi solo per giusta causa, o per la scadenza del termine di cui all’art. 1989 cod. civ. Per la costituzione di un valido rapporto obbligatorio tra le parti sono, tuttavia, necessari elementi ulteriori rispetto al procedimento formativo. Quanto detto in precedenza consente di affermare che anche in assenza dell’individuazione del beneficiario, nel qual caso si sarebbe già all’interno di una situazione obbligatoria, c’è comunque una certa stabilità della fattispecie che non può essere spiegata e ricondotta facendo riferimento alla mera irrevocabilità del vincolo (dunque impostando la questione avendo presente solamente la stabilità degli effetti dell’atto posto in essere dal promittente). La stabilità (invariabilità) della situazione a seguito della pubblicazione della promessa (e la tutela delle rispettive posizioni basata sulle effettive qualificazioni degli stati dei soggetti e degli eventuali interessi a cui può accordarsi tutela giuridica) consente di evitare il ricorso a concetti di obbligazione meno fissi e immutabili (v. la ricostruzione proposta da M. Dossetti, Lo schema della promessa al pubblico e i concorsi privati, in Riv. dir. civ., 1972, I, 485 s.), volti a ricomprendere anche posizioni giuridiche sorte in seguito a dichiarazioni genericamente orientate verso una collettività.
  • [39]
    V. al riguardo G. Branca, op. cit., 454 s.; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale8, V, Milano, 1954, 244; G. Ferri, op. cit., 32 s.; E. Camilleri, op. cit., 204 ss.
  • [40]
    La giurisprudenza ha da tempo chiarito che «secondo i principi generali, oggetto della promessa al pubblico – come la dottrina non ha mancato di sottolineare – è una qualunque prestazione che abbia carattere patrimoniale, a norma dell’art. 1174 c.c., e quindi non soltanto la dazione di una somma di denaro o di altra cosa, ma anche il compimento o l’omissione di un’attività», v. Cass. 17 settembre 1983, n. 5625, in Giur. it., 1984, I, 1, 1634 ss.
  • [41]
    Lo stretto legame tra il bene e la garanzia si ritrova inoltre negli aspetti inerenti all’informazione e alla pubblicizzazione. L’informazione relativa al prodotto e quella riguardante la garanzia sono spesso combinate, anche se le norme in materia di promessa al pubblico, e le problematiche ad esse relative, suggeriscono una riflessione ulteriore nell’ottica di completare e delimitare la disciplina delle garanzie convenzionali.
  • [42]
    Sul punto v. più dettagliatamente S. Cherti, Le garanzie convenzionali, cit., 151 s.
  • [43]
    Ai sensi del primo comma dell’art. 8 del codice delle obbligazioni svizzero colui che «mediante concorso o manifesto offre pubblicamente per una data prestazione una ricompensa, deve corrispondere la stessa conformemente all’offerta»; una formulazione assai simile si ritrova anche nel § 657 BGB. Come evidenziato dalla dottrina (v. G. Sbisa, op. cit., 250), non necessariamente le dichiarazioni emesse attraverso pubblici annunci devono rivolgersi ad una pluralità indifferenziata di soggetti, mentre più facilmente è necessario che ogni dichiarazione indirizzata al pubblico sia resa pubblica, seguendo così la formulazione usata dal legislatore italiano. In altri termini, la promessa di cui all’art. 1989 cod. civ. è tale proprio perché rivolta al pubblico, mentre potrebbero aversi ipotesi di dichiarazioni pubbliche con funzioni assai varie e che non potrebbero essere fatte rientrare né all’interno delle promesse né nel campo delle proposte contrattuali.
  • [44]
    Anche il legislatore austriaco, analogamente a quello italiano, impone che la dichiarazione sia destinata a persona indeterminata. Il § 860 ABGB dispone, infatti, «Die nicht an bestimmte Personen gerichtete Zusage einer Belohnung für eine Leistung oder eine Erfolg (Auslobung) wird durch die öffentliche Bekanntmachung verbindlich», stabilendo così che chi rende pubblica una promessa di un compenso per una prestazione o un risultato rivolgendosi ad una cerchia di soggetti non determinati rimane ad essa vincolato (obbligato).
  • [45]
    Diversamente, ad es., da quanto sostenuto da M. Dossetti, op. ult. cit., 441 s., secondo cui la promessa non è tale se è rivolta ad una serie di soggetti individuati specificamente ed in maniera definitiva e comunque se non vi è un’indeterminatezza dei componenti la collettività. Altra parte della dottrina parla invece di «collettività aperta» (v. G. Branca,op. cit., 464) per sottolineare come la promessa non possa essere indirizzata ad una cerchia troppo ristretta di persone (v. ancora G. Branca, op. cit., 452). Di contrario avviso, ma conformemente all’impostazione accolta nel testo, G. Sbisa, op. cit., 253, secondo cui quest’ultima ricostruzione del concetto di pubblico «non trova riscontro nella storia e nella ratio della norma, e neppure nella lettera della legge».
  • [46]
    Nei gruppi più circoscritti è in facoltà del promittente rivolgere la dichiarazione al gruppo in quanto tale, versandosi in un’ipotesi di promessa, ovvero ai singoli appartenenti al gruppo, sollecitandoli a compiere quella determinata azione. In questo caso il soggetto acquisterà la qualifica di proponente e troveranno applicazione gli artt. 1333 ss. cod. civ. in materia di efficacia degli atti unilaterali e conoscenza ovvero conoscibilità della proposta. L’apparato normativo descritto nel testo fa sì che rientrino tra le libertà del soggetto quelle di utilizzare lo strumento contrattuale ovvero servirsi delle norme sulla promessa senza che questo comporti una valutazione negativa della scelta compiuta. Si tratterà, semplicemente, di adottare un paradigma specifico nella consapevolezza che al risultato programmato (la predisposizione della garanzia e la contestuale fruizione della stessa da parte dell’acquirente) può giungersi attraverso percorsi diversi e concorrenti tra loro.
  • [47]
    In questo caso, benché il promittente conosca individualmente tutti i destinatari, la dichiarazione è ad essi rivolta in quanto gruppo omogeneo di individui: il singolo beneficiario è considerato in quanto appartenente ad una collettività e non per il suo atteggiarsi a soggetto determinato. La scelta di agire in un modo piuttosto che in un altro (indirizzarsi al gruppo ovvero a ogni singolo appartenente dal quale ci si aspetta una risposta, una contro–dichiarazione) è così interamente rimessa al promittente.
  • [48]
    La pratica può moltiplicare gli esempi: si va da garanzie offerte solamente a particolari categorie professionali (si pensi, per le automobili, alle garanzie offerte agli agenti di commercio oppure ai tassisti) a quelle offerte a evidente scopo propagandistico e per incrementare le vendite di un particolare bene che magari sta uscendo di produzione. In tutte queste ipotesi e anche in quelle richiamate nel testo si è comunque sempre all’interno della promessa (v. inoltre G. Sbisa, op. cit., 251 s.; A. D’Angelo, op. cit., 759).
  • [49]
    Parte della dottrina ha comunque chiarito che nei casi di delimitazione (localizzazione) del pubblico «sarebbe assurdo che il promittente negasse la prestazione a un milanese perché la promessa è stata resa pubblica solo con un affisso nella strada principale di Frascati!»(v. G. Branca, op. loc. cit.). Lo stesso ragionamento è applicabile anche alle garanzie convenzionali, di modo che l’acquirente può sempre scegliere di acquistare il bene lì dove viene fornito a condizioni più vantaggiose (in parte questo è anche il ragionamento seguito dal legislatore comunitario nella redazione della Direttiva).
  • [50]
    In questi casi il solo schema applicabile sarebbe quello contrattuale di cui agli artt. 1333 ss. cod. civ., e l’offerta della garanzia andrebbe considerata alla stregua di una proposta contrattuale.
  • [51]
    In materia di promesse al pubblico la dottrina discute ed è divisa sulla classificazione di queste tra le dichiarazioni recettizie o non recettizie. L’operare concreto delle garanzie convenzionali descritto in precedenza consente tuttavia di tralasciare la questione, rinviando sul punto alle ricostruzioni delle rispettive posizioni offerte ad es. da E. Camilleri, op. cit., 227 s., e da G. Sbisa, op. cit., 257 ss. Quest’ultimo autore, già con riferimento alle promesse al pubblico, aveva comunque sottolineato come «l’ampiezza della disputa pare sproporzionata alla sua effettiva rilevanza pratica» (v., op. ult. cit., 257). Al riguardo, la formulazione del primo comma dell’art. 1989 cod. civ. sembrerebbe offrire una chiave di lettura privilegiata dell’intera questione, dal momento che dispone che la promessa è giuridicamente vincolante «non appena questa è resa pubblica» (gli effetti inizieranno a decorrere dal momento in cui si è avuta la pubblicità della dichiarazione), diversamente da quanto stabilito negli artt. 1334 e 1335 cod. civ. dove, per la produzione degli effetti dell’atto, si deve tener conto del «momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati» ovvero di quello in cui «giungono all’indirizzo del destinatario».
  • [52]
    Per G. Ferri, op. cit., 31, non è necessario che si realizzi l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti, atteso che la promessa non è rivolta ad ogni singolo consociato, quanto piuttosto che si arrivi ad una situazione di conoscibilità all’interno della collettività di cui anche questi ultimi fanno parte.
  • [53]
    Cfr. sul punto G. Branca, op. cit., 449; G. Sbisà, op. cit., 259; A. D’Angelo, op. cit., 757 s.
  • [54]
    Parte della dottrina ha, infatti, affermato che «la pubblicazione della promessa è dunque la forma essenziale di tale negozio» (così C. Falqui-Massidda, op. cit., 88 s.).
  • [55]
    G. Sbisa, op. cit., 260, e v. pure conformemente E. Camilleri, op. cit., 225 s. Già autorevole dottrina aveva precisato che eventuali limitazioni al principio di libertà di forma devono essere considerate ipotesi eccezionali, v. M. Giorgianni, Forma degli atti (diritto privato), in Enc. del dir., XVII, Milano, 1968, 1003 ss.
  • [56]
    V. ancora M. Giorgianni, op. ult. cit., 1001. Il rapporto di congruità appena richiamato sembra consentire una maggiore apertura proprio in tema di strumenti concretamente fruibili da parte del promittente. Va altresì ribadito come anche per la garanzia, così come per ogni altro negozio giuridico, sia necessario che sussista «una concreta volontà, espressa in un atto i cui effetti siano voluti dall’autore del negozio», di modo che il rapporto che ne deriva possa trovare nell’atto la sua fonte principale (il corsivo si deve a G. Sbisa, op. cit., 262).
  • [57]
    Con il termine generico di variazione si vogliono qui indicare i problemi relativi alla revocabilità o irrevocabilità della promessa, così come la possibilità di apportare modifiche al regolamento negoziale che si trovano complessivamente disciplinati negli artt. 1989 e 1990 cod. civ. V., inoltre, puntuali indicazioni in Salv. Romano, La revoca degli atti giuridici privati, Padova, 1935, passim; M. Talamanca, Osservazioni sulla struttura del negozio di revoca, in Riv. dir. civ., 1964, I, 150 ss.; G. Gabrielli – F. Padovini, Recesso (diritto privato), in Enc. del dir., XXXIX, Milano, 1988, 27 ss. e 33 s.
  • [58]
    Cfr. al riguardo F. Messineo, op. ult. cit., 245; G. Branca, op. cit., 470 ss.; C.M. Bianca, op. ult. cit., 59 s.; A. D’Angelo, op. cit., 781 ss.; G.F. Basini, Le promesse condizionate, cit., 586 s.; E. Camilleri, op. ult. cit., 234 ss.
  • [59]
    Parte della dottrina ha così distinto una modalità cronologica, inerente alla vicenda (costitutiva, dunque, del rapporto obbligatorio di garanzia), e una modalità cronologica, inerente alla prestazione (relativamente ai rimedi dedotti in garanzia, la cui durata è determinata ed indicata dal produttore). Quanto alla prima vicenda, che si conclude con l’acquisto del bene, si deve ritenere che solo prima della conclusione del contratto sarà possibile ricorrere alla revoca per giusta causa di cui all’art. 1990 cod. civ., mentre, nella fase successiva dell’esecuzione, ciò non sarà mai possibile, giusto quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1990 cod. civ. Su tutto questo v. F. Bocchini, La vendita di cose mobili, cit., 137.
  • [60]
    Sottolinea la «generalità e indeterminatezza della formula» usata dal legislatore A. D’Angelo, op. cit., 781. V. anche l’analisi critica di L. Moccia, Promessa e contratto (Spunti storico–comparativi), in Riv. dir. civ., 1994, I, 838 s.
  • [61]
    V. più dettagliatamente F. Santoro Passarelli, Giusta causa, in Noviss. dig. it., VII, Torino, 1961, 1108 ss.; P. Barcellona, Note critiche in tema di rapporti fra negozio e giusta causa dell’attribuzione, in Studi in onore di G. Zingali, III, Milano, 1965, 135 ss.; S. Sangiorgi,Giusta causa, in Enc. del dir., XIX, Milano, 1970, 539 ss.; G.F. Basini, Le promesse condizionate, cit., 588 s.
  • [62]
    V. la ricostruzione di G. Sbisa, op. cit., 270 s.
  • [63]
    A. D’Angelo, op. cit., 782; E. Camilleri, op. cit., 235. Il tema della revocabilità e dellerationes ad esso sottese si presta a una diversità di valutazioni difficilmente raggruppabili, considerato che la promessa unilaterale può ricomprendere fattispecie pratiche le più diverse tra loro. Così, parte della dottrina accentua la possibilità che la promessa al pubblico ha di realizzare fenomeni di cooperazione economica, e tuttavia è facile rilevare come, benché anche attraverso lo strumento contrattuale si possa pervenire ai medesimi risultati, manchi, per quanto riguarda questi ultimi, una regola che consenta lo scioglimento unilaterale per giusta causa con un meccanismo simile a quello previsto nell’art. 1990 cod. civ. (cfr. G. Ferri, Le promesse unilaterali, cit., 37; A. D’Angelo, op. loc. cit.). Diversamente (v. G. Branca, op. cit., 470), è stato sostenuto che la revocabilità per giusta causa (e le aperture del legislatore sul punto) siano da ricollegare all’atto di liberalità col quale si concreta la promessa al pubblico. Proprio il caso delle garanzie convenzionali in cui è evidente un interesse patrimoniale del promittente sembrano dimostrare la parziarietà di una simile ricostruzione e comunque l’impossibilità di rintracciarvi in maniera univoca il fondamento unico dell’intera disciplina (dal punto di vista storico non vi sono ragioni per dubitare del fatto che anche al legislatore del ’42 fosse ben presente la possibilità, ma non la necessità, per la promessa di realizzare un atto di liberalità).
  • [64]
    L’eventuale giusta causa andrebbe così riferita, almeno per quanto riguarda le garanzie convenzionali, tenendo presente due diverse tipologie di interessi. Quello particolare, o meglio individuale, del singolo che, acquistato il bene, si aspetta di ricevere l’intervento del garante tutte le volte in cui dovesse ravvisarsi un cattivo funzionamento del prodotto, e quello del pubblico (i potenziali acquirenti) che devono poter contare, nel caso decidessero di compiere effettivamente l’acquisto, sulla serietà e normalmente sulla irrevocabilità della promessa data.
  • [65]
    Riferimenti anche in A. D’Angelo, op. cit., 783.
  • [66]
    Il problema dell’irrevocabilità della promessa, pur in mancanza di una specifica regolamentazione (ci si rifaceva, in particolare, all’art. 36 cod. comm. del 1882), era vivamente dibattuto anche sotto il vigore del codice del 1865. V. indicazioni in A. Scialoja,La dichiarazione unilaterale di volontà come fonte di obbligazione, in Riv. dir. comm., 1904, I, 385 s.; F. Bolchini, La promessa al pubblico, in Riv. dir. comm., 1903, I, 55. Oggigiorno, nelle ipotesi di garanzie convenzionali offerte da imprenditori, o comunque da professionisti, giuste le definizioni contenute nelle direttive di derivazione comunitaria, potrebbe ipotizzarsi un regime più rigoroso di revocabilità per giusta causa, se non addirittura la irrevocabilità della stessa per tutto il periodo di validità della garanzia.
  • [67]
    In primis, bisogna fare riferimento alle spese per l’acquisto del prodotto. Il catalogo dei costi sostenuto dall’acquirente può, poi, arricchirsi se solo si prendono in considerazione gli altri adempimenti cui può essere sottoposto per poter richiedere le prestazioni dedotte in garanzia.
  • [68]
    A. D’Angelo, op. cit., 784.
  • [69]
    Sul ruolo dell’affidamento e su possibili forme di tutela v. A. Palazzo, Promesse gratuite e affidamento, in Riv. dir. civ., 2002, I, 189 s.
  • [70]
    La soluzione accolta dal legislatore del ’42 può dunque essere letta come una sorta di irrevocabilità attenuata nel senso che, ragioni ulteriori rispetto a quelle del promittente, possono giustificare la cessazione degli effetti della promessa data.
  • [71]
    Cfr. sul punto G. Sbisà, op. cit., 267; A. D’Angelo, op. cit., 784 s.
  • [72]
    Nella dinamica della revoca della promessa al pubblico possono essere individuati due momenti. Il primo comincia a decorrere col perfezionamento della promessa e dunque non appena questa è resa pubblica e si protrae sino al compimento dell’azione o all’avveramento della situazione (argomento ai sensi del primo comma dell’art. 1989 cod. civ.). Un secondo momento può farsi iniziare immediatamente dopo l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione. In quest’ultimo caso la promessa è del tutto irrevocabile, mentre è nella prima ipotesi che devono ricercarsi indici volti a determinare la giusta causa. Sul punto v. G. Branca, op. cit., 470.
  • [73]
    Su eventuali cause di invalidità della promessa cfr. G. Branca, op. cit., 471 s.; G. Sbisa, op. cit., 274 s.; A. D’Angelo, op. cit., 770 ss. e 785 s. Parte della dottrina ritiene, ad es., che la promessa sia sempre revocabile in ipotesi di errore essenziale e anche quando manchi il requisito della riconoscibilità: quest’ultima potrebbe, infatti, porsi come condizione solamente nelle ipotesi in cui fosse individuata la persona titolare della prestazione (v. G. Branca, op. cit., 472; C. Falqui-Massidda, op. cit., 88 s.). Può poi rilevarsi come in presenza di cause di invalidità o inefficacia sia da escludere il ricorso al primo comma dell’art. 1990 cod. civ.
  • [74]
    Che per la revoca della promessa si debba guardare a fatti o ad eventi che possano essere apprezzati per la loro oggettività piuttosto che fare riferimento ad un generico apprezzamento dell’interesse del promittente è sottolineato anche da A. di Majo, op. cit., 124.
  • [75]
    Così G. Sbisa, op. cit., 275; A. D’Angelo, op. cit., 786; E. Camilleri, op. cit., 237 s.

Sommario: 1. Il dualismo contratto-promessa e il nuovo diritto privato di derivazione comunitaria. – 2. Lo schema della promessa al pubblico e la disciplina delle garanzie convenzionali introdotta dalla direttiva 1999/44/CE. – 3. Il momento in cui si perfeziona la garanzia alla luce delle norme sulle promessa al pubblico. – 4. (Segue) il vincolo del garante, il credito dell’acquirente e la tipologia di prestazione promessa. – 5. La nozione di «pubblico» nell’art. 1989 cod. civ. e nelle garanzie convenzionali del codice del consumo. – 6. La revoca della promessa e il regime delle garanzie convenzionali.
Quando nel 2000 ho iniziato ad approfondire il diritto civile e ho cominciato a frequentare i primi convegni e i primi seminari dedicati a questa materia ricordo bene che non passava incontro in cui uno dei relatori non citasse nelcorso del proprio intervento un testo, forse quello più famoso, del Prof. Gilmore, dedicato a La morte del contratto. E per fare più presa sull’uditorio il relatore di turno non mancava di citare il motto iniziale con cui si apre il volume, secondo il quale il contratto al pari di Dio è morto, e lo è veramente.
Bene, io non credo proprio che il contratto sia morto, anzi ritengo che goda di ottima salute e continuerà per tanto tempo ancora ad essere lo strumento per antonomasia a disposizione degli operatori nel campo del diritto patrimoniale privato; tuttavia, se una critica può essere mossa al contratto, questa è rappresentata dal fatto che il contratto ha sofferto – e soffre ancora oggi – di una sorta di ipertrofia, di uno sviluppo eccessivo che lo porta ad espandersi anche in settori semplicemente affini, e a ricoprire ruoli che ben potrebbero essere occupati da altri istituti giuridici come nel caso della promessa unilaterale e della promessa al pubblico, che costituiscono l’oggetto del convengo odierno…


Date de mise en ligne : 12/03/2026

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