Chapitre d’ouvrage

L’indagine previa alla luce di una « giustizia diversa »

Pages 543 à 554

Citer ce chapitre


  • Giovanelli, G.
(2024). L’indagine previa alla luce di una « giustizia diversa » Personne, droit et justice : La contribution du droit canonique dans l’expérience juridique contemporaine (p. 543-554). Éditions du Cerf. https://droit.cairn.info/personne-droit-et-justice--9782204158466-page-543?lang=fr.

  • Giovanelli, Giorgio.
« L’indagine previa alla luce di una “giustizia diversa” ». Personne, droit et justice La contribution du droit canonique dans l’expérience juridique contemporaine, Éditions du Cerf, 2024. p.543-554. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/personne-droit-et-justice--9782204158466-page-543?lang=fr.

  • GIOVANELLI, Giorgio,
2024. L’indagine previa alla luce di una « giustizia diversa » In :
  • DANTO, Ludovic,
Personne, droit et justice La contribution du droit canonique dans l’expérience juridique contemporaine. Paris : Éditions du Cerf. Cerf Patrimoine, p.543-554. URL : https://droit.cairn.info/personne-droit-et-justice--9782204158466-page-543?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Cfr. Josemaria Sanchis, « L’indagine previa al processo penale (cann. 1717-1719) », in AA.VV., I procedimenti speciali nel diritto canonico, XXVII, Roma, LEV, coll. « Studi Giuridici », 1992, p. 249-250. Cfr. Artur Grezgorz MiziŃski, « L’indagine previa (cc. 1717-1719) », in Zbigniew Suchecki, Il processo penale canonico, Roma, LUP, 2003, p. 190-191.
  • [2]
    È il caso in cui si verifica la non necessità dell’indagine prevista dal can. 1717, § 1.
  • [3]
    Cfr. J. Sanchis, « L’indagine previa al processo penale (cc. 1717-1719) », p. 250.
  • [4]
    Per aprire l’indagine previa l’Ordinario dovrà verificare un minimo di fondatezza della segnalazione ; non ogni segnalazione giunta alla competente Autorità ne determina l’apertura ; se, ad esempio, giunge la segnalazione al Vescovo diocesano che un suo chierico ha commesso abusi in un certo giorno e, proprio in quel giorno, il suddetto chierico era fuori con il Vescovo per coadiuvarlo nella visita canonica, non sussiste l’obbligo di iniziare l’indagine previa nei confronti del suddetto.
  • [5]
    Cfr. A.G. MiziŃski, « L’indagine previa (cc. 1717-1719) », p. 191.
  • [6]
    Cfr. Claudio Papale, Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VII, Parte IV, Roma, UUP, 2012, p. 59.
  • [7]
    Cfr. A.G. MiziŃski, « L’indagine previa (cc. 1717-1719) », p. 193-194.
  • [8]
    Cfr. Petér ErdÖ, « Il processo canonico penale amministrativo. Mezzi possibili dell’efficacia del sistema penale canonico (questioni fondamentali e preliminari) », in « Ius Ecclesiae », XII, (2000), 3, p. 713.
  • [9]
    Cfr. A.G. MiziŃski, « L’indagine previa (cc. 1717-1719) », p. 194.
  • [10]
    Ibid., p. 193.
  • [11]
    Le vie pastorali indicate dal can. 1341, sottolinea il Papale riportando l’opinione di Calabrese, sono essenzialmente due : la correzione e la riprensione. La prima è fraterna ossìa caritatevole ed evangelica ; così dovrà intendersi anche la riprensione la quale, a detta di tale Autore, sebbene sia un rimedio penale, in questo caso sfumerebbe rispetto a tale carattere in quanto la norma parla di riprensione, correzione e altre vie pastorali. De Paolis, invece, considera la riprensione come vero e proprio rimedio penale ai sensi del can. 1399, § 2. Della stessa opinione anche il Mosconi. cfr. Antonio Calabrese, Diritto penale canonico, p. 151 ; Velasio De Paolis, « L’applicazione della pena canonica », in « Monitor Ecclesiasticus », 1989, p. 75 ; Marino Mosconi, « L’indagine previa e l’applicazione della pena in via amministrativa », in Gruppo Italiano Docenti Diritto Canonico, I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio Villa San Giuseppe, Milano, Glossa, Coll. « Quaderni della Mendola », 1999, p. 207.
  • [12]
    Cfr. V. De Paolis, « L’applicazione della pena canonica », p. 74.
  • [13]
    Cfr. Marco Bouchard – Giovanni Merolo, Offesa e riparazione, Milano, Mondadori, 2005, p. 191-200.
  • [14]
    Ibid., p. 11-12.
  • [15]
    Cfr. Luciano Eusebi, « Fare giustizia : ritorsione del male o fedeltà al bene ? », in Luciano Eusebi (cur.), L. (ed.), Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale, Vita e Pensiero, Milano, Coll. « Ricerche. Diritto », 2015, p. 7.
  • [16]
    Ibid., p. 8.
  • [17]
    « Comprende studi provenienti da settori culturali diversi, coinvolgendo gli ambiti giuridico, teologico, filosofico, pedagogico, letterario, canonistico, psicologico », in Ibid., p. 9.
  • [18]
    Michele Riondino, Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico, Città del Vaticano, LUP, 2012, p. 78.
  • [19]
    Antonio Iaccarino, « Il diritto penale canonico come sistema di giustizia riparativa », in Luciano Eusebi (cur.), Una giustizia diversa, p. 108-109.
  • [20]
    Ibid., p. 110.
  • [21]
    Cfr. Luciano Eusebi, La Chiesa e il problema della pena, La Scuola, Brescia, 2014, p. 76 ss. ; Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Nuntius ob diem ad pacem fovendas, No peace without justice, no peace without forgiveness, in AAS 94 (2002), p. 132-140.
  • [22]
    Cfr. Antonio Interguglielmi, « Le questioni della definizione dei limiti e della sufficienza delle garanzie per l’indagato », in Janusz Koval, Joaquin Llobell, Iustitia et Iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, Coll. « Studi Giuridici », 2010, p. 2154.
  • [23]
    Cfr. Michele Riondino, Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico, p. 167.
  • [24]
    Cfr. Gazzetta Ufficiale 2014, nr. 100, L. 67/2014, p. 1.
  • [25]
    L’ordinamento penale dello Stato italiano prevede anche l’istituto della messa alla prova per i minorenni già prevista, con D.P.R., del 22.9.1988, nr. 448, nell’ambito del processo minorile.
  • [26]
    Modifiche apportate attraverso nuove disposizioni penali sostanziali contenute negli artt. 168 bis, ter e quater.
  • [27]
    Modifiche apportate con le disposizioni contenute negli artt. 464 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e novies e nell’art. 657 bis.
  • [28]
    Modifiche realizzate attraverso gli artt. 141 bis e ter previsti al capo X bis di cui al Decreto Legislativo nr. 271 del 28 luglio 1989.
  • [29]
    Modifiche apportate in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti con la lettera i-bis dell’art. 3 del testo citato.
  • [30]
    Cfr. Valeria Bove, « Messa alla prova gli adulti », in La messa alla prova, Pacini Editore, 2ed, 2023, p. 6.,
  • [31]
    Cfr. Ibid.
  • [32]
    Cfr. Giorgio Giovanelli, Quoties Iustae obstent causae. Dal processo penale amministrativo al processo penale giudiziale straordinario, Città del Vaticano, LUP, 2016.

Il contenuto dei cann. 1717-1719 riguardanti l’indagine previa stabilisce norme specifiche da integrare, ex can. 1728, § 1, con i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario. Pertanto, per un corretto svolgimento del processo penale canonico, sia seguendo la via giudiziale che quella amministrativa, si dovranno ben possedere tali norme che, eccezion fatta per quelle speciali, devono essere necessariamente applicate ; sarebbe, infatti, privo di senso considerare il processo penale solo alla luce della parte IV del libro VII senza inserirle nel contesto della regolamentazione generale dei processi nella Chiesa.
Scopo del presente contributo è quello di suggerire piste integrative in questa fase preprocessuale per assicurare una sempre più profonda centralità della persona, anche quando si dovesse trovare nella posizione di indagato.
L’indagine inizia con un decreto dell’Ordinario ex can. 1719. Sanchis, ripreso poi da Miziński, sottolinea come, ai fini dell’indagine previa, sono richieste due condizioni : una positiva e l’altra negativa. La prima si verificherebbe quando dalla notitia criminis si evincono elementi tali da far presumere la commissione del delitto stesso ; la seconda riguarderebbe, invece, l’eventualità di non dover procedere con l’indagine stessa ossia quando gli indizi raccolti non siano tali da far ritenere verosimile la notizia del delitto oppure nel caso in cui il delitto sia notorio e certo. In quest’ultimo caso, ricorda Sanchis : « Anche se non è necessaria l’indagine, sarà comunque necessaria la raccolta degli elementi di prova per poter avviare il processo penal…


Date de mise en ligne : 30/01/2026

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